1) RISOLUZIONE COMMISSIONE DI COMPARTO DEL 06/07/99
La Commissione di comparto emiliano romagnola del settore movimentazione merci si è riunita in data 6/7/99 per discutere le problematiche relative alla revisione triennale del DPR 602/70 e alla più generale riforma di tale norma, in relazione al documento predisposto dal gruppo regionale di lavoro.
Dopo approfondito dibattito è emerso quanto segue:
Da ciò deriva la valutazione dell’attualità del DPR 602/70: tale norma non è assolutamente da superare, ma da revisionare, mantenendone filosofia ed impianto di fondo, per adeguarla ai cambiamenti in atto relativi ai nuovi lavori e al nuovo sistema previdenziale a contribuzione.
Mentre, perciò, giudichiamo positivamente la conclusione dell’iter per la revisione triennale da poco conclusasi, pensiamo sia utile riproporre in allegato i criteri direttivi relativi all’art. 4 del disegno di legge sul socio lavoratore a aprire nel merito un dibattito conclusivo sulla tematica del DPR 602/70 all’interno della nostra organizzazione, per poi portare il confronto con le altre centrali cooperative e con il sindacato.
2) DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO ISTITUITO DAL
COMITATO REGIONALE ANCST, SUL TEMA DELLA REVISIONE
DEL DPR 602/70
La revisione del D.P.R.602/70 diventa di attualità in relazione ai tempi nuovi che sono caratterizzati da una cultura del lavoro diversa rispetto a trenta anni fa, ma anche dal disegno di legge sul socio-lavoratore che è in discussione presso la commissione lavoro della camera.
Bisogna rilevare che lo spirito della legge di cui si parla è ben espresso dall’art.28 sella L.153/69 di revisione degli ordinamenti pensionistici che recita nel modo seguente "Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi , …il governo è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l’obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
b)ad uniformare……..la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza……tendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;
c) ad istituzionalizzare, …….un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci"
Da questa delega nasce il D.P.R: 602/70 che regolamenta, ai fini previdenziali ed assistenziali, particolari categorie di soci di società cooperative aventi scopi mutualistici,
Tale provvedimento legislativo ha assunto una grande importanza negli anni passati e, per la concezione della tecnica del salario convenzionale, la conserva anche oggi.
Molte imprese cooperative di pulizie, di trasporto, di movimentazione merci, non esisterebbero se non fosse stato emanato il D.P.R.602/70.
E’ una norma di valore assoluto per la promozione cooperativa, e per la possibilità di ricevere una pensione pubblica correlata ai contributi versati.
A tal fine è utile ricordare lo spirito e la lettera della l.153/69 che all’art. 1
Così recita "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l’onere della pensione sociale…."
Il diritto del lavoratore viene sancito molto chiaramente realizzando uno di quei passi che segnano il progresso della società italiana.
A quasi trent’anni di distanza sono cambiate molte cose : la concezione e la cultura del lavoro, la organizzazione, influenzata sia da modelli americani che giapponesi, la conseguente legislazione, che ha teso flessibilizzare in misura eccessiva il lavoro stesso.
E’ chiaro che sotto la spinta della globalizzazione e della competizione internazionale, si sta passando da un sistema di garanzie di buon livello sia in materia di diritti sul posto di lavoro, che di assistenza e previdenza, a una situazione di ridotta protezione del lavoro.
Siamo in uno stato di transizione fra il welfare classico e un nuovo welfare delle opportunità, ancora da raggiungere.
Tale situazione, se non risolta velocemente, rischia di produrre danni gravissimi.
Il quadro attuale si caratterizza per la presenza di nuove norme che si pongono l’obbiettivo di rendere più flessibile l’organizzazione del lavoro.
Le leggi che istituiscono il lavoro interinale, rilanciano l’apprendistato, il part-time, il lavoro a domicilio, e i contratti di formazione-lavoro, ma soprattutto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, abbassano il costo del lavoro, lo rendono flessibile ma mai competitivo con il costo nei paesi dell’est europeo o del terzo mondo(poiché è li a cui guarda certo ceto imprenditoriale vergognandosi di dirlo aperta mente).
Si viene così a delineare un mercato del lavoro formato per il 54%(circa 15 milioni) da lavoro dipendente regolare, 22%(circa 6 milioni) da lavoro autonomo regolare, 24%(circa 6 milioni) di lavoro sommerso irregolare.
Il vasto mondo del lavoro atipico è presente sia nel lavoro dipendente che nel lavoro autonomo. Basti pensare che, negli ultimi anni, 7 assunzioni su 10 avvengono con forme atipiche. Si può stimare che il rapporto di lavoro in forma cosiddetta atipica raggiunga la cifra di 8 milioni, pari al 30% del lavoro dipendente.
Come è evidente questo è un mondo del lavoro consistente ed in espansione, non più considerabile atipico per le eccezionalità delle modalità di esecuzione, ma semmai per la carenza di identità collettiva
di sistemi di tutele e di diritti in grado di riconoscere il loro diritto di cittadinanza come lavoratori.
Forse per accorgerci che in Italia c’è una vera e propria emergenza sociale che riguarda buona parte di quegli 8 milioni di lavoratori atipici
(3 milioni?) bisognerà aspettare venticinque-trent’anni, quando il popolo
della partita I.V.A. o quello delle collaborazioni coordinate e continuative
cominceranno a maturare il diritto alla pensione. Ci si accorgerà che questa generazione sta creando un generazione futura di vecchi poveri o poverissimi. Oppure, forse, la presa di coscienza avverrà prima: quando istituzioni, forze politiche, sindacali, si renderanno conto che una fetta sempre più grande delle opportunità di lavoro che si crea non hanno niente a che fare né con il classico lavoro dipendente, né con il lavoro autonomo o imprenditoriale.
E’ necessario perciò rispondere ad alcune domande.
Può definirsi sufficiente uno Stato sociale che non offre che protezioni simboliche a chi non ha una busta paga e uno stipendio fisso?
Può ritenersi giusto un sistema previdenziale che usa i contributi dei collaboratori per riequilibrare i conti oggi, e domani assicurerà poche centinaia di migliaia di lire al mese?
C’è modo di garantire la certezza del pagamento e di riequilibrare i rapporti di forza fra committente e collaboratore?
E’ da queste riflessioni che bisogna partire per affrontare le problematiche relative alla elaborazione dei criteri direttivi per la delega prevista dall’art.4 della legge sul socio-lavoratore.
Se esaminiamo, nel quadro della realtà attuale, la filosofia della L.153/69
e del D.P.R.602/70, possiamo affermare che esistono notevoli sintonie fra
un’insieme di leggi di trenta anni fa e i problemi che ci si pongono davanti
oggi e nei prossimi anni: stiamo discutendo di una parte dello stato sociale
molto più importante di ciò che appare.
Se tutto ciò è condiviso allora possiamo affrontare la revisione di cui sopra
con lo spirito non della eliminazione, ma del suo ammodernamento e adattamento ad una nuova realtà.
Sulle norme in oggetto possiamo intervenire su diversi aspetti: dal campo di applicazione, alla copertura contributiva e alla determinazione di sala
ri convenzionali minimi nazionali o regionali, alle attività da prevedere.
E’ infine da tenere distinta ma coordinata la tempistica degli interventi.
Il gruppo di lavoro costituito dal Comitato regionale emiliano-romagnolo
dell’ANCST propone di intervenire da subito per elaborare proposte e criteri direttivi di delega relativi all’art.4 della legge sul socio-lavoratore.
3) IN RELAZIONE ALL’EMENDAMENTO PROPOSTO DA LEGACOOP
SULL’ART. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE SUL SOCIO LAVORATORE IN ALLEGATO , SI PROPONE QUANTO SEGUE:
Premesso che si concorda in larga misura sulla sostanza e nel merito della proposta, pensiamo che potrebbe essere così riscritto: